Falso in bilancio

Il falso in bilancio, nel diritto societario, è la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero un rendiconto non veritiero e corretto dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'impresa.

Atteso che il bilancio di un'azienda è un documento che appositamente si redige perché i soci e i terzi possano reperirvi quelle informazioni sulla base delle quali assumere delle decisioni (in genere commerciali, comunque d'ordine economico) riguardanti l'azienda medesima[1], e considerato che il bilancio non si rivolge solo al capitale investitore, ma anche alle classi lavoratrici e alla collettività[2], la retta compilazione è considerata obbligatoria e inderogabile presso la quasi totalità degli ordinamenti del mondo in quanto garanzia di tutela della fede pubblica che al bilancio deve concedersi.

La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto in genere considerata una frode e diffusamente gestita come reato in quasi tutti gli ordinamenti. Non di rado si tratta di un reato specificamente riferito a quel tipo di documento, talora è invece riguardato come forma del falso ideologico[3] o alla falsità in atti genericamente intesa a seconda della qualificazione di "atto" che possa attribuirsi alla scritturazione contabile[4]. In genere è contemplato almeno indirettamente nelle normazioni sul diritto societario.

  1. ^ (EN) International Accounting Standards Board, "The Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements". Verificato il 24.06.2007.
  2. ^ Aldo Amaduzzi, Giuseppe Paolone, I bilanci di esercizio delle imprese, UTET, 1986: «La funzione del bilancio dell'impresa trascende [...] dal dare conto esclusivamente al capitale, perché di esso vogliono ragione diretta anche le classi lavoratrici e gli organi di governo della collettività o delle collettività implicate.»
  3. ^ Ma in alcuni ordinamenti, come quello italiano, il reato di falso ideologico ha caratteri e contesti specifici che impediscono l'estensibilità della figura criminis al falso in bilancio.
  4. ^ Si tratta di una propaggine della nota questione dottrinale circa la qualificazione dello scritto e della sua inquadrabilità come "documento", e per la quale una corrente giuridica italiana direbbe che ogni scritto sia documento e che sempre dovrebbe riconoscersi valore, mentre secondo la scuola tedesca solo quando lo scritto assuma carattere probatorio si avrebbe rilievo nel senso di interesse, ma non necessariamente dovrebbe essere uno scritto. In proposito si veda (ES) Francisco Bernate Ochoa, Delitos contra la fe pública, Universidad del Rosario, Bogotà 2010 - ISBN 9587380908

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